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Converito in legge il DL Lavoro. Peron: “Ci sono anche gli aiuti concessi nella forma di credito di imposta”

Confermato l’esonero versamento contributo ART 2023 e Credito di imposta del 12% sulla spesa per il gasolio 2° trimestre 2022.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 153 del 3 luglio 2023, la Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del DL Lavoro che, oltre a contenere le “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, conferma, senza modifiche rispetto al provvedimento portato in esame parlamentare, le misure di interesse per il Settore Autotrasporto.

Tra queste:

– l’esonero dal versamento del contributo dovuto per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, relativo all’annualità 2023;
le modalità di utilizzo dei contributi già stanziati per l’acquisto di gasolio usato come carburante dai trasportatori di merci in Conto Proprio e in Conto Terzi.

L’art. 34 del provvedimento destina gli 85 milioni stanziati dal DL “Aiut quater alle imprese di trasporto in Conto Proprio, e le eventuali risorse residue potranno essere utilizzate, anche per il Conto Terzi, attraverso un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio.

Confermata anche la modifica al comma 503 della Legge di bilancio 2023, con la quale sono stati stanziati 200 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dell’Autotrasporto per Conto Terzi.

Il contributo sarà riconosciuto tramite un credito d’imposta nella misura del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria EURO V o superiore, al netto dell’IVA, comprovato mediante fatture di acquisto.

Tale credito, come i precedenti:
– potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 senza l’applicazione dei limiti di compensabilità;
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Ricordiamo che tali misure rientrano nel Quadro Temporaneo di Aiuto Russia Ucraina (Aiuti di Stato) – al punto 2.1 – il cui limite massimo è di 2 milioni di euro.

Attese, ora, le indicazioni per l’utilizzo operativo del credito.
Ulteriori informazioni saranno diffuse non appena disponibili.

Giorgio Petrolo

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