CONTRORDINE: A PARTIRE DAL 1° GENNAIO AUMENTANO LE ACCISE
DECRETO-LEGGE 23 novembre 2022 , n. 179 .
Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.
Art. 1.
Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti
- All’articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera a) , i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;
- b) al comma 2, dopo la parola: «stabilita» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,» e le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022»;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b) , del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19 -bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a) , numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022.
I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l’utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a) , numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.»;
- d) al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3».
- Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 4.