Assicurazioni
Oscar Wilde: ‘Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e non conosce il valore di niente’
Con assicurazione in diritto ci si riferisce a un determinato tipo di contratto, stipulato fra un “assicuratore” e un “assicurato”, «…col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso provocato da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana
L’assicurazione ha lo scopo precipuo di “trasformare il rischio in una spesa”. Infatti attraverso la stipula di un contratto, l’assicurando “quantifica” il danno patrimoniale[4] e si garantisce, pagando l’assicuratore, contro la possibilità di subirlo, in toto o in parte.
Più precisamente, si parla dell’esistenza di un’alea di rischio (rischio aleatorio), cioè che il verificarsi dell’evento temuto non sia “ineluttabile”, secondo le conoscenze che si hanno in merito al momento della stipula del contratto.
Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione inoltre, occorre che l’eventuale verificarsi dell’evento oggetto del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende cedere il rischio ad altri assicurandosi, né da parte di chi se lo assume, cioè della società di assicurazione).
A fronte del trasferimento del rischio (dall’assicurato alla società di assicurazione) l’assicurato (o chi per lui) paga un importo (detto “premio assicurativo”) alla società di assicurazione che s’impegna a sopportare finanziariamente un ben identificato rischio fino ad un determinato limite massimo:
- capitale assicurato
- massimale assicurativo.
I due termini (“capitale assicurato” o “massimale assicurativo”) hanno due significati diversi.
Il primo è generalmente riferibile al valore assicurato di un bene patrimoniale conosciuto e quindi quantificabile a priori in relazione a un determinato evento dannoso che può distruggerlo parzialmente o interamente, mentre il secondo si riferisce generalmente a un limite massimo di indennizzo/risarcimento previsto dal contratto al verificarsi di un determinato evento dannoso.
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